L’incipit adeguato a un commento sul cosiddetto decreto Salvini l’ha scritto Mons. Galantino, segretario Cei: «A me sembra strano che si parli di immigrati all’interno del decreto sicurezza. Significa giudicare già l’immigrato per una sua condizione, considerarlo già un pericolo pubblico per il suo essere immigrato…».

Queste parole mettono in risalto il principio cardine del provvedimento, che emerge in primis dalla scelta del legislatore di accorpare in un unico testo i due decreti – uno sulla sicurezza, l’altro sull’immigrazione – previsti originariamente. Tale scelta – come osservato da Giovanni Maria Flick – pone sul migrante una etichetta preliminare che lo qualifica come persona potenzialmente incline al crimine, pericolosa socialmente, diversa: questo è il “peccato originale” del provvedimento e inficia a cascata molte sue parti, alcune delle quali saranno esaminate in prosieguo.

Intanto, una premessa: un decreto-legge deve essere connotato dai requisiti di necessità e urgenza, previsti costituzionalmente, e secondo la Consulta l’intero testo, cioè ogni disposizione, deve rispondere a questi requisiti: così non è per il provvedimento in esame. Tuttavia, negli ultimi anni non c’è stata alcuna conseguenza per i decreti che ne erano mancanti. Vale comunque la pena di osservare che definire come necessario e urgente un testo che si occupa di un’emergenza che non è più tale, stante il crollo nel numero calo degli sbarchi, sembra quasi paradossale.

Come anticipato, in punto di diritto ci sono altri profili critici che meritano di essere esaminati.

All’art. 10 si prevede che, qualora il richiedente asilo sia indagato per uno dei gravi reati che, in caso di condanna definitiva, comporterebbero il diniego della protezione internazionale e ricorrano determinate condizioni (in tema di ordine pubblico, sicurezza dello Stato ecc.), ovvero sia stato condannato in primo grado per uno di tali reati, il questore ne dia tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente a decidere sulla domanda di asilo, «che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione». In caso di rigetto della domanda, «il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale». Dunque, rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi, è venuto meno l’automatismo dell’allontanamento: si passa per il tramite della Commissione.

La precedente versione della norma aveva suscitato dubbi di costituzionalità: in particolare, con riguardo all’art. 27 Cost., ai sensi del quale ogni imputato non può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, e quindi fino a quel momento egli va trattato da innocente; e con riguardo all’art. 24 Cost., che garantisce il diritto alla difesa, poiché l’allontanamento del richiedente asilo prima della condanna definitiva gli impedisce la possibilità di stare in giudizio. La nuova versione della norma non sembra fugare tali dubbi. Innanzitutto, disponendo che l’indagato o il condannato in primo grado debba essere immediatamente convocato, essa lo rende oggetto di una pregiudiziale connotazione negativa, senza ancorarla a un dato oggettivo come una sentenza di condanna definitiva. Vero è che esistono altri casi nei quali l’acquisto della cittadinanza è preclusa quando emerge «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica» (l. n. 91/1992, art. 6). Ma la disposizione in esame lascia alla Commissione un’ampia discrezionalità decisionale, attribuendole il potere di determinare le sorti di un soggetto che, con l’eventuale rigetto della domanda, subirà l’allontanamento «anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione»: pertanto, in mancanza di garanzie normalmente assicurate dall’ordinamento, la discrezionalità rischia di tradursi in arbitrio.

Inoltre, come detto, con l’allontanamento verrà impedita la partecipazione del soggetto al processo, in violazione del citato art. 24 Cost.; e, qualora egli sia assolto, non è previsto alcun meccanismo di reintegrazione nel precedente procedimento per ottenere l’asilo. Infatti, nel testo attuale non si rinviene la disposizione contenuta nella bozza, ai sensi della quale il richiedente avrebbe potuto chiedere «la riapertura del procedimento sospeso entro dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione». Gli elementi esposti inducono, quindi, a ritenere che, nonostante l’eliminazione dell’automatismo dell’allontanamento, si tenda in sostanza al medesimo risultato, come del resto ha affermato Salvini stesso, a margine dell’invio del testo al Quirinale: «Il richiedente asilo commette un reato? Immediata convocazione in Commissione, sospensione ed espulsione, questo accadrà».

L’art. 14 disciplina la revoca dell’acquisizione della cittadinanza nel caso di sentenze definitive di colpevolezza per reati gravi. È un’altra delle disposizioni che ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Infatti, chi ha ottenuto la cittadinanza italiana ha gli stessi diritti e doveri di chi è italiano per nascita: dunque, prevedere che solo alcuni soggetti, e non altri, possano perderla a causa della commissione di determinati reati significa violare il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Più in particolare, «discriminare all’interno della cittadinanza, dando vita a posizioni giuridiche tra loro diseguali, significa creare un ordinamento separato sulla base dell’appartenenza etnica. Significa che, d’ora innanzi, alcuni saranno cittadini; gli altri sudditi» (Lorenza Carlassare, Gustavo Zagrebelsky e altri). A questa opinione si contrappone quella di chi afferma come «principio universalmente accettato che la cittadinanza, ove non sia acquisita “iure sanguinis” o “iure soli”, occorre meritarsela. Di conseguenza, come può essere conferita per meriti speciali, così può essere revocata per indegnità […] Sembrerebbe paradossale che lo Stato, dopo aver concesso ospitalità e assicurato accoglienza dovesse subire, senza reagire, l’ingratitudine di chi risponde con il delitto alla sua generosità» (Carlo Nordio). Tuttavia, a ciò è stato replicato che la cittadinanza non è un premio né una sanzione accessoria, ma l’attestazione dell’inserimento nella comunità sociale del soggetto che l’acquisisce; e se poi quel soggetto commette un reato grave deve scontare la pena prevista dall’ordinamento, la quale ha peraltro una funzione rieducativa, non essere mandato via (Giovanni Maria Flick). Sul punto, tuttavia, si segnala che in Svizzera la cittadinanza può essere revocata a una persona, che sia anche cittadina di un altro Stato, la quale tenga una condotta gravemente pregiudizievole per gli interessi o la buona reputazione del Paese; parimenti, può essere revocata in Francia «in caso di condanna per un crimine o un delitto che costituisce un attentato grave alla vita della nazione».

Infine, viene eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Esso consentiva di regolarizzare immigrati non rientranti nella altre due forme di protezione disposte dall’ordinamento (asilo politico e protezione sussidiaria). Il decreto Salvini ora disciplina casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per determinate ipotesi (quali atti di particolare valore civile, eccezionali calamità naturali, motivi di salute di eccezionale gravità). L’intento “mediatico” della soppressione di tale forma di permesso è evidentemente quello di ridurre il numero stranieri cui si consente di stare nel territorio nazionale.

Di fatto, la diminuzione degli immigrati riconosciuti come regolari avrà un impatto opposto a quello propagandato, poiché determinerà un aumento di quelli irregolari: vale a dire coloro i quali finora potevano fruire del permesso per motivi umanitari. L’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) ha stimato che se non verranno rinnovati i permessi di questo tipo concessi nel 2016 e nel 2017, gli irregolari potrebbero aumentare di oltre 30 mila unità. Di conseguenza, essi dovrebbero essere rimandati ai loro Paesi: ma gli allontanamenti funzionano con certezza solo nei casi di accompagnamento coatto, e questi ultimi rappresentano un numero limitato rispetto al totale dei rimpatri, anche per mancanza di mezzi e risorse. Quindi, l’eliminazione della protezione per motivi umanitari senza un contestuale aumento dei rimpatri produrrà solo nuovi immigrati che vivono ai margini della società e che, come si evince dai dati Ispi, commettono reati in misura molto superiore rispetto a quelli regolari. Dunque, la situazione attuale è destinata a peggiorare.

A conclusione di questa sommaria disamina degli impatti del decreto Salvini, si può ipotizzare che sarà fonte di ricorsi alla Corte costituzionale, nuovi contenziosi e aumento di migranti irregolari. Il giurista non può che rilevarlo, lasciando ad altri valutazioni politiche.

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